DSA e diritto allo studio
Apprendimento

DSA e diritto allo studio

La sigla DSA significa disturbi specifici dell’apprendimento e indica quei disturbi di origine neurobiologica che comportano importanti difficoltà in alcune abilità specifiche che sono particolarmente rilevanti per l’apprendimento scolastico.

I soggetti con DSA non sono poco intelligenti, avere un quoziente intellettivo nella norma è infatti un requisito perché venga diagnosticato il disturbo specifico, che non comporta per definizione alcun deficit cognitivo.

I DSA riconosciuti sono 4:

  • Dislessia, che riguarda l’abilità di lettura di testi scritti.
  • Disgrafia, che riguarda l’abilità di scrivere, intesa come gesto fisico e come disposizione dei segni grafici sul foglio.
  • Disortografia, che riguarda l’abilità di scrivere correttamente a livello ortografico
  • Discalculia, che riguarda le abilità matematiche e la capacità di comprendere i numeri.

DSA e legislazione

La normativa italiana riconosce i DSA, tramite la legge 170 del 2010 che è il principale riferimento legislativo sull’argomento.

In questa legge datata 8 ottobre 2010 si definiscono i 4 disturbi dell’apprendimento e nel suo articolo 2 dichiara la finalità di garantire il diritto allo studio alle persone con DSA, con le stesse opportunità rispetto ai loro coetanei.

La presente legge persegue, per le persone con DSA, le seguenti finalità:

a) garantire il diritto all’istruzione; 

b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;

(…)

e) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 

(legge 170/2010, art.2)

La legge individua nella diagnosi clinica, che deve essere effettuata da specialisti riconosciuti, lo strumento necessario per accedere alle misure di supporto per i DSA, predispone un’adeguata formazione per gli insegnanti, in modo che possano approcciare correttamente l’educazione dei bambini con DSA e individua la possibilità di impiegare strumenti compensativi e misure dispensative che possano supportare il percorso di apprendimento.

La legge italiana inoltre prevede particolari agevolazioni e diritti per i genitori con bambini con DSA, tra cui l’indennità di frequenza.

Gli strumenti compensativi

DSA e diritto allo studio

Gli strumenti compensativi sono tutti gli ausili che possono servire a supplire dove il disturbo dell’apprendimento crea una difficoltà.

Ad esempio una mappa concettuale permette a un ragazzo dislessico di ripassare nello studio senza dover leggere tutti gli appunti, una calcolatrice può aiutare uno studente discalculico nelle verifiche di aritmetica.

Questo tipo di aiuto è fondamentale per restituire al ragazzo con DSA l’opportunità di un percorso scolastico sereno, alla pari con i suoi compagni.

Quando uno strumento riesce a far superare un ostacolo specifico l’alunno può concentrarsi su tutti gli altri aspetti della didattica e riuscire più tranquillamente a svolgere i compiti assegnati. 

Ogni bambino con DSA è differente, per cui per ciascuno vanno identificati gli strumenti che possono essere utili al caso specifico.

La scuola identifica gli strumenti compensativi e le misure dispensative per ogni alunno con DSA all’interno del Piano Didattico Personalizzato.

DSA e valutazione

Nella valutazione scolastica è indispensabile che gli insegnanti tengano conto della presenza di un disturbo dell’apprendimento. 

Questo non significa che un ragazzo con DSA debba avere la strada spianata ed essere agevolato rispetto ai suoi coetanei, ma semplicemente deve essere messo in condizione di non soffrire uno svantaggio per via del suo disturbo del neurosviluppo.

Questo nel lato pratico può tradursi in modalità differenti.

In molti casi può essere necessario concedere un tempo maggiore per lo svolgimento di verifiche e altre prove scritte. Infatti se vi è una difficoltà di lettura o di scrittura, come quelle insite nella dislessia o nella disgrafia, è evidente che il ragazzo impiegherà più tempo per comprendere le consegne o per riportare in forma scritta i suoi pensieri.

In altri casi si può permettere l’uso degli strumenti compensativi di cui abbiamo già parlato durante le verifiche, anche dove è vietato agli altri alunni.

In altri casi ancora può essere opportuno privilegiare le interrogazioni orali piuttosto che le prove scritte.

Dove il disturbo pregiudica alcuni compiti specifici infine si può scegliere anche di attuare misure dispensative, esonerando l’alunno da determinati compiti.

DSA e università

Spesso si considerano i DSA come peculiarità dei bambini, ignorando il fatto che questi disturbi sono caratteri innati, da cui non si guarisce e che accompagnano la persona per tutta la vita.

Certo con la crescita le difficoltà pratiche in cui il disturbo si manifesta sono minori: le persone imparano a compensare il DSA e quindi riescono in molti casi a supplire.

Anche all’università quindi si rende necessaria un’attenzione speciale verso i disturbi dell’apprendimento, a partire dai test d’ingresso, fino a lezioni ed esami.

Negli atenei è prevista la presenza di un ufficio SDDA (servizi per la disabilità e DSA) che garantisca il diritto allo studio. Per poter accedere alle misure pensate per i DSA (misure dispensative, utilizzo di strumenti compensativi) è necessario presentare all’ateneo una diagnosi clinica recente.